Ricostruzione e progressione di carriera
Al personale docente, all'atto dell'assunzione in servizio con contratto a tempo indeterminato, viene attribuito lo stipendio annuo lordo iniziale previsto dai contratti collettivi nazionali del comparto scuola vigenti Tab. C1 CCNL sottoscritto il 06.12.2022.
Solo dopo aver superato il periodo di formazione e prova è possibile presentare la domanda di ricostruzione di carriera al fine della valutazione del servizio pre-ruolo.
Per informazioni sul periodo di formazione e prova visita il sito anno di formazione e di prova.
La domanda di ricostruzione di carriera può essere presentata solo dopo il superamento del periodo di prova-formazione il docente, tramite la scuola dove il docente presta servizio.
Affinché possa essere emesso il decreto di ricostruzione di carriera è indispensabile che il docente abbia presentato all'atto dell'immissione in ruolo la dichiarazione dei servizi.
Il servizio preruolo è riconoscibile ai fini della carriera quando:
- sia stato prestato in possesso del prescritto titolo di studio
- si tratti di servizio militare di leva o sostitutivo prestato in costanza di nomina o in corso all'entrata in vigore (30.01.87) della Legge n. 958/86 (art.20).
Al personale docente immesso in ruolo prima dell'anno scolastico 2023/24, e confermato in ruolo, il servizio viene valutato come anno scolastico intero se la durata minima risulta conforme a quella prevista dall'ordinamento vigente al momento della prestazione (180 giorni a partire dall'anno scolastico 1974/75 o servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale).
Il servizio preruolo viene riconosciuto nella misura dei primi quattro anni per intero e per la rimanente parte nella misura di 2/3 ai fini giuridici ed economici e 1/3 ai soli fini economici.
Ai fini dell'inserimento nella posizione stipendiale spettante è utile solo la parte valida ai fini giuridici ed economici, mentre la parte valida ai soli fini economici verrà conglobata nell'anzianità, al compimento giuridico di 16 anni per i docenti di scuole secondarie di secondo grado e di 18 anni per i docenti di scuole primarie, secondarie di I grado e per i docenti diplomati delle scuole secondarie di secondo grado cosi come previsto dall'art. 4,c. 3 del D.P.R. 399/88.
Al personale docente immesso in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, e confermato in ruolo, il servizio preruolo è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero, così come previsto dall'art. 14 del D.L. 13.06.2023 convertito in Legge 10.08.2023, n. 103.
Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.
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A seguito dell'emanazione del Decreto di Ricostruzione di Carriera e sulla base all'anzianità di servizio maturata vengono attribuiti gli scatti stipendiali previsti dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto scuola.
Per ulteriori informazioni sugli importi stipendiali e le altri voci correlate visita il sito Stipendi per il personale docente e dirigente delle scuole primarie e secondarie di I e II grado della Provincia di Bolzano.
Con D.P.P. del 28.11.2006, n.68 è stato introdotto un regolamento che prevede la riconoscibilità dell'esperienza professionale acquisita in uno Stato membro dell'Unione europea agli effetti della carriera (Circolare n. 114211 del 01.06.2007).
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Ufficio Amministrazione scolastica